Cambio gestore luce e gas in caso di morosità: tutto quello che c'è da sapere

Aggiornato il: 30/01/2024
di Alessandro Voci
Pubblicato il: 21/05/2019

Si definisce “morosità” il ritardo nel pagamento di un debito, e questo vale, com’è naturale, anche per le bollette della luce o del gas. Una volta trascorsa la data di scadenza per il pagamento, infatti, inizia una procedura definita con precisione dalla legge che, dopo i solleciti, porterà alla sospensione dell’erogazione delle forniture, con chiare difficoltà per l’utente che si vedrà seriamente limitato.

Non sono rari i casi in cui il mancato pagamento di una o più bollette non è da imputarsi alla mancanza di disponibilità finanziaria, ma a una scelta ben precisa dovuta a un contenzioso o un addebito giudicato scorretto.

Oppure ci si è resi conto che il contratto è decisamente troppo oneroso (magari al termine degli sconti per il periodo promozionale) e si vorrebbe cambiare fornitore senza il rischio di rimanere senza la luce in casa e la possibilità di riscaldare gli ambienti, farsi una doccia calda o cucinare. Infine, si può arrivare in una nuova casa e scoprire che le forniture attivate dal precedente inquilino sono ancora attive ma non sono state pagate le ultime bollette.

Ma come si può richiedere il cambio di gestore in caso di morosità? Vediamolo insieme.

Che cos’è lo stato di morosità

Per prima cosa è bene indicare con precisione quando ci si trovi in uno stato di morosità relativamente a una bolletta. Per legge, nella prima pagina della fattura deve essere sempre chiaramente indicata la data di scadenza per il pagamento (almeno 20 giorni dall’emissione).

Se la si supera senza aver saldato, il fornitore invierà – nel giro di un paio di giorno dalla scadenza – una comunicazione di sollecito.

Se il pagamento non viene effettuato nemmeno dopo aver ricevuto il sollecito, il fornitore è tenuto a inviare all’utente una raccomandata dove viene esplicitato il termine ultimo di pagamento, pena la sospensione della fornitura. Secondo la legge, questo termine deve essere superiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata nonché superiore a 15 giorni dal suo invio.

La raccomandata deve includere anche l’indicazione delle modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento (ad esempio, via telefono o via mail o via fax), il termine e l’eventualità, se supportata dal contatore, di ridurre la potenza fino al 15% di quella disponibile consentendo un uso minimo per 15 giorni, in modo da permettere all’utente di non avere il distacco immediato dalla fornitura senza più la possibilità di abitare la casa. Dopo i 15 giorni, la fornitura viene infine sospesa.

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Quanto si paga con gli interessi di mora

La morosità, anche prima di arrivare all’extrema ratio della sospensione della fornitura, incide su quanto c’è da pagare, visto che il fornitore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto se si opera in regime di mercato libero.

Se il cliente è invece ancora nel mercato tutelato, il fornitore per gli interessi di mora può chiedere un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%.

Da ricordare che l’Autorità stessa ha stabilito la possibilità di richiedere la rateizzazione delle bollette anche quando è stata superata la scadenza di pagamento, permettendo così a chi è in difficoltà economiche di non rischiare la morosità e di conseguenza la chiusura della propria fornitura.

Per i clienti che sono serviti dal regime di tutela, la richiesta per ottenere il pagamento a rate può essere effettuata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (entro cioè 30 giorni dall’emissione della fattura stessa, a differenza degli attuali 20 giorni).

Se invece, malgrado le disposizioni di legge maturate negli ultimi anni in questo senso, arriva una bolletta già scaduta, il cliente si troverà nella spiacevole situazione di dover pagare comunque l’importo della bolletta con in più anche gli interessi di mora maturati a causa del ritardo, per poi poter presentare un reclamo scritto al fornitore per richiedere i danni.

Maggiori difficoltà si hanno quanto la bolletta viene smarrita, visto che non è facile dimostrare che la bolletta non è mai giunta a destinazione per colpe che non sono imputabili in alcun modo al cliente.

Il cambiamento del gestore in caso di morosità

I casi in cui si arriva a richiedere il cambiamento del fornitore in situazioni di morosità sono fondamentalmente due, ovvero il contatore attivo con contratto a nome dell’utente oppure il contatore attivo ma con contratto ancora a nome dell’inquilino precedente.

Il problema è che finché non si pagano tutti i debiti pregressi con la precedente società di vendita sarà impossibile cambiare fornitore, se si hanno degli insoluti a proprio titolo; la logica del resto è chiara, al di là delle disposizioni di legge sarebbe assai improbabili per una società che vende gas ed energia offrire un contratto a chi ha già dimostrato di non potere o non volere saldare quanto dovuto.

In altre parole, è possibile cambiare fornitore in presenza di morosità relativa a un contratto a proprio nome solo quanto le bollette sono state saldate.

Situazione differente, invece, quando si è il nuovo inquilino in una casa dove il contatore è già attivo e non si è personalmente morosi. In quel caso ci si può rivolgere al fornitore scelto per richiedere una voltura o un cambio di fornitore, effettivi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta solo in caso di insoluti.

È molto più conveniente e semplice, in caso di insoluti, richiedere prima la voltura e una volta sistemati i pagamenti richiedere il cambio di fornitore.

Il “turismo energetico” e come viene combattuto

Non sempre le società sono in grado di accorgersi per tempo che l’inquilino che ha chiesto un cambio fornitore in realtà è moroso. Si tratta della pratica conosciuta anche come “turismo energetico” e che presenta numerose analogie con l’abitudine analoga relativa alle assicurazioni auto: in quel caso, dopo aver effettuato un sinistro, prima che risulti dai documenti ufficiali si effettua il cambio dell’assicurazione senza scendere nella classe di merito.

Il fenomeno del “turismo energetico” è però molto diminuito da quando la legge 129 del 2010 ha creato il “Sistema Informativo Integrato” o SII, ovvero una banca dati che contiene ogni informazione sui contatori elettrici e quelli a gas oggi attivi in Italia.

Tutti questi dati sono connessi a quelli di contratto e tecnici, nonché anagrafici, per quasi 60 milioni di consumatori. Il sistema, divenuto operativo dal 2016, ha permesso di eliminare quasi del tutto la pratica del cambio fornitore in caso di morosità, mai recuperate dal primo fornitore.

Ora i soggetti che vendono energia elettrica o gas possono consultare in tempo reale il database e sapere così se il nuovo potenziale cliente presenta dei casi di bollette ancora in sospeso.

Il Corrispettivo di Morosità

Strettamente connesso alla questione del cambio fornitore in caso di morosità è il cosiddetto CMOR, ovvero corrispettivo di morosità, introdotto dall’Autorità per permettere ai fornitori di non rimanere con le bollette non pagate, addebitando le morosità sulla nuova fattura.

In altre parole, con il CMOR il nuovo fornitore addebita, a nome del vecchio, una voce da pagare, facendo in modo che non basti passare da un fornitore all’altro per annullare i pagamenti non saldati.

In questo modo si tutelano le aziende anche qualora il controllo effettuato con il SII non rivelasse nulla di strano.

Il CMOR può essere richiesto dal vecchio fornitore a titolo di copertura dei debiti relativi a bollette emesse negli ultimi tre mesi prima del cambio di fornitura.

La tutela, in realtà, riguarda anche l’utente, visto che in questo modo si evita l’inevitabile azione giudiziaria da parte del vecchio fornitore sull’utente moroso.

Il CMOR può essere richiesto solo se il cliente moroso ha una fornitura in bassa tensione e ha ricevuto nei termini ricordati qui sopra la comunicazione della morosità con tanto di indicazione dell’indennizzo; l’utente inoltre, oltre a non aver saldato il pagamento dovuto, è tenuto a corrispondere un indennizzo di un valore almeno uguale o superiore ai 10 euro, e il debito non deve riguardare una ricostruzione dei consumi derivata da un caso di malfunzionamento del contatore.

Nella bolletta, il CMOR si trova nella sezione “Altre voci comprese nella bolletta elettrica”.

Come contestare il CMOR

Il CMOR può essere contestato dall’utente che abbia motivo di considerarlo non dovuto. Ci sono infatti dei casi in cui il vecchio cliente riceve un addebito che non deve pagare perché, ad esempio, ha appena saldato, oppure in conseguenza di un falso contratto, o ancora può darsi che l’importo del CMOR sia calcolato in maniera scorretta, ad esempio non limitandosi alle bollette degli ultimi tre mesi ma andando anche più indietro.

L’ammontare del CMOR è forfettizzato e calcolato su stime di consumo, quindi non è facile metterlo in relazione diretta con quanto effettivamente consumato durante il periodo di morosità; in genere, comunque, è di circa il 60-80% dell’importo insoluto.

Qualora si considerasse illegittimo il CMOR, per prima cosa è necessario presentare un reclamo scritto al fornitore, avendo cura di motivarlo correttamente; va fatto tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno, presentazione del reclamo presso lo sportello con ricevuta per essere sicuri della ricezione.

Il fornitore è tenuto a rispondere entro 40 giorni dalla data di invio del nostro reclamo scritto.

Se la risposta del fornitore non è positiva oppure arriva dopo i 40 giorni previsti (o non arriva del tutto), ci si può rivolgere all’ARERA, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Il servizio SMART dell’ARERA, che ha sostituito il vecchio sportello del consumatore, valuta la fondatezza del reclamo (attenzione perché, visti i tempi lunghi, a meno che non intervenga direttamente l’Autorità sarà comunque necessario pagare il CMOR illegittimo per evitare la sospensione della fornitura, per farselo poi restituire più avanti).

Se non si è ancora venuti a capo della situazione ci si può rivolgere a un’associazione di tutela dei consumatori o adire le vie legali.

La sospensione della fornitura

Come detto, se non si pagano le bollette entro la data indicata dai solleciti del vecchio fornitore, oppure non si paga il CMOR, si va incontro, prima o poi, alla sospensione dell’utenza. Oltre al danno c’è anche la beffa, visto che sia la sospensione che la successiva riattivazione hanno dei costi che si vanno ad aggiungere al danno arrecato agli utenti.

I costi di sospensione e riattivazione variano a seconda che l’utente sia o meno nel mercato libero. Con il Mercato Tutelato, la somma include il contributo fisso di 26,76 euro (ridotto del 50% quando l’utenza è già predisposta per la telegestione), più un contributo per gli oneri amministrativi di 23 euro per la riduzione di potenza o per la sospensione della fornitura, e infine un altro contributo fisso, per oneri amministrativi, di 23 euro per il ripristino di potenza o per la riattivazione della fornitura.

Nel caso di mercato libero, invece, si paga sempre il contributo fisso di 26,76 euro (ridotto del 50% quando l’utenza è già predisposta per la telegestione), più un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale se è indicato nel singolo contratto.

Ci sono però molti casi in cui non si può in alcun modo sospendere la fornitura, nemmeno in caso di morosità. Sono i seguenti:

  • se il cliente non è stato preavvisato mediante raccomandata nei termini previsti

  • se il pagamento del pregresso, oltre a essere già stato eseguito, è stato anche comunicato nei termini previsti al fornitore

  • se la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi

  • quando la bolletta non pagata è caduta in prescrizione

  • quando il cliente ha presentato un reclamo scritto derivante da un malfunzionamento del contatore che è già stato accertato dal distributore; allo stesso modo, non si può sospendere la fornitura se ci sono stati importi o conguagli anomali per i quali il cliente ha già presentato un reclamo scritto al fornitore, il quale è tenuto a rispondere ai reclami entro 40 giorni prima di poter sospendere alla sospensione della fornitura

  • quando il cliente è ancora in regime di maggior tutela, se l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale, e comunque inferiore all’importo medio stimato delle bollette precedenti

  • quando il mancato pagamento riguarda servizi diversi (come il gas per l’energia elettrica e viceversa), forniti dalla stessa impresa multiservizio in caso di contratto dual fuel

  • quando la sospensione andrebbe a colpire quei clienti che vengono definiti non disalimentabili, come ad esempio i clienti che sono connessi a macchine salvavita per ragioni di sopravvivenza.