Quando vanno in prescrizione le bollette di luce e gas?

Aggiornato il: 07/11/2019
di Alessandro Voci
Pubblicato il: 07/11/2019

Ti sei dimenticato di pagare una bolletta? Può capitare a tutti, soprattutto se non si è attivato il servizio di bolletta digitale; la copia cartacea può infatti perdersi durante l’invio postale o essere sottratta dalla propria cassetta, o magari finire in fondo a una pila di documenti di casa.

Quando vanno in prescrizione le bollette di luce e gas?

Naturalmente, la ditta di fornitrice del servizio – energia elettrica o gas – ha il diritto di rivalersi e pretendere dal cliente quanto dovuto, ma non si tratta di una facoltà a cui si può fare riferimento sempre e in modo indiscriminato.

Non sarebbe infatti giusto vedersi recapitare una richiesta di saldo relativa a una bolletta di vent’anni prima, con tanto di interessi di mora che l’hanno fatta lievitare fino a cifre davvero cospicue… ecco perché anche in questo ambito esiste l’istituto della prescrizione.

Che cos’è la prescrizione?

Con “prescrizione” si intende, nel linguaggio giuridico, l’estinzione di un diritto, nel caso in cui il titolare non lo eserciti entro il termine indicato dalla legge. Ad esempio, per le lungaggini di un processo un reato può andare in prescrizione, e quindi di fatto “cadere”, visto che non si sono rispettati i tempi previsti a garanzia dell’imputato.

Allo stesso modo, anche le bollette possono andare in prescrizione, o meglio va in prescrizione il diritto della società di pretendere il pagamento.

Secondo l’art. 2394, infatti, «quando il titolare non esercita per il tempo determinato dalla legge un diritto, questo si estingue per prescrizione».

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Qual è la prescrizione per le bollette di gas e luce?

Quando si parla di fatture, la prescrizione in genere ha un termine indicato in 10 anni, ovvero lo stesso termine residuale a cui si fa riferimento quando un credito non è disciplinato diversamente dalla legge.

Riguardo alle offerte luce e gas (così come per la telefonia fissa e mobile, Internet Casa, acqua e così via), invece, la prescrizione è di 5 anni.

Come funziona la prescrizione per le bollette di conguaglio?

Per quanto riguarda i cosiddetti “maxi-conguagli”, la Legge di Stabilità 2018 ha imposto ai fornitori di luce, gas e acqua l’impossibilità di pretendere conguagli per consumi avvenuti più di 2 anni prima, sia per quanto riguarda le parti variabili che quelle fisse della bolletta.

La misura serve a far sì che si evitino bollette troppo onerose per il cliente a causa del conguaglio, magari da pagare nella loro interezza entro breve, pena l’applicazione di ulteriori interessi o peggio (come la disattivazione della fornitura).

Per l’elettricità questa disposizione vale per fatture con scadenza successiva al 1° marzo del 2018, mentre per il gas la misura riguarda le bollette con scadenza successiva al 1° gennaio 2019 mentre si parla di 1° gennaio 2020 per quanto riguarda l’acqua.

La prescrizione per i conguagli ridotta a 2 anni è relativa agli utenti domestici e alle microimprese (ovvero le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo sotto ai 2 milioni di euro).

In questi casi, l’utente ha diritto alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore nonché al rimborso degli eventuali pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Che cosa succede se la colpa del ritardo è del fornitore del servizio?

La prescrizione è ridotta a 2 anni anche in caso di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore.

In altre parole, se la bolletta ci arriva già fuori tempo massimo non siamo ovviamente colpevoli di averla pagata in ritardo. Il cliente quindi è tenuto a pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.

Inoltre, chi fornisce il servizio deve emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, o perlomeno segnalare tali importi in maniera chiara e comprensibile all’interno della bolletta.

Riassumendo:

  • Fattura non pagata ma emessa correttamente: prescrizione in 5 anni

  • Conguaglio: prescrizione in 2 anni

  • Fattura non pagata ed emessa con rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore: prescrizione in 2 anni

In altre parole, la ratio della legge è contenere tutti gli importi “non ordinari” delle bollette, quelli cioè non relativi alla normale bimestralità, sia per ritardi che per i conguagli.

Che cosa fare se la bolletta è in prescrizione ma il venditore vuole ugualmente farsi pagare?

In questi casi, una volta accertato che la bolletta non è effettivamente da pagare – perché relativa a periodi di fatturazione risalenti a più di 5 anni prima, o 2 anni nel caso di bolletta di conguaglio o gravi ritardi da parte del venditore stesso o del distributore – si deve contestare attivamente il decorso dei termini.

Questo significa che, personalmente o per mezzo del proprio avvocato, si deve far rilevare la sussistenza della prescrizione.

La contestazione della bolletta del gas va effettuata preferibilmente in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. La comunicazione deve include:

  • i dati dell’intestatario (nome, cognome, codice fiscale e così via)

  • i dati dell’utenza (indirizzo e codice POD, nel caso di utenza luce, o codice PDR, nel caso di utenza gas)

  • le motivazioni del reclamo (in questo caso, la presenza di una prescrizione per la bolletta)

  • la copia del documento d’identità dell’intestatario della fornitura (o delle forniture in caso di tariffa dual fuel)

  • la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini della prescrizione

  • se si è già pagata una parte, l’eventuale prova del pagamento, ovvero la ricevuta

Che cosa succede se ho pagato una bolletta ma il venditore richiede nuovamente il pagamento?

Al di là delle situazioni in cui una bolletta è in prescrizione, o situazioni di morosità di fronte alle quali si può sempre chiedere il cambio del gestore, può succedere che il fornitore del servizio di energia elettrica o del gas richieda nuovamente il pagamento di una bolletta che in realtà è già stata saldata dal cliente, per un errore. In questo caso il cliente deve essere in grado di dimostrare che il pagamento è avvenuto, e l’unico modo per farlo è fornire una prova incontrovertibile, a seconda della modalità utilizzata per il saldo. Ad esempio:

  • in caso di pagamento online della bolletta, una copia stampata del documento digitale relativo alla transazione;

  • in caso di pagamento con bollettino postale, la sezione che rimane al cliente una volta effettuato il pagamento;

  • in caso di pagamento presso Lottomatica o altri negozi fisici, la relativa ricevuta;

  • e così via.

Visto che la prescrizione delle bollette è di 5 anni, è buona norma conservare le bollette e le relative prove di pagamento per lo stesso lasso di tempo. Quelle più vecchie, invece, possono essere tranquillamente gettate via, anche se per una maggior sicurezza si possono ulteriormente conservare. Ancora meglio se si riesce a fare una copia digitale e a conservarla all’interno di un’apposita cartella del proprio PC, così da poterla stampare qualora ce ne fosse il bisogno.

Se la bolletta è troppo alta, è possibile chiedere la rateizzazione?

Nel caso in cui la bolletta sia effettivamente da pagare e l’importo sia di una certa entità, è possibile richiedere la rateizzazione. In particolare, il fornitore è tenuto a fornire il pagamento a rate, nell’ambito del Servizio di Maggior Tutela, quando:

  • la bolletta conguaglio è superiore al doppio dell'addebito più elevato delle bollette stimate ricevute dopo il conguaglio precedente (ad esempio, se la bolletta dall’importo più elevato dopo il precedente conguaglio è stata di 80 euro, il cliente può richiedere la rateizzazione di un nuovo conguaglio qualora questo sia superiore a 160 euro)

  • il conguaglio richiede il pagamento di consumi non precedentemente registrati a causa di un guasto del contatore

  • non è stata rilevata la lettura del contatore anche in caso di sua accessibilità

A quanto ammontano le rate in una rateizzazione per bolletta troppo elevata?

È possibile chiedere la rateizzazione di una bolletta entro 30 giorni dalla sua emissione o entro i 10 giorni successivi alla sua scadenza.

La fattura può essere saldata attraverso i metodi di pagamento via via indicati dallo specifico fornitore, come ad esempio il bollettino postale con cadenza uguale alla bolletta, il pagamento online via carta di credito o il bonifico bancario.

Per quanto riguarda l’ammontare delle rate, questo deve essere costante e almeno pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute precedentemente a quella di conguaglio; una bolletta di conguaglio relativa a un anno, cioè a 6 bollette bimestrali, ad esempio, consente di avere 6 rate da pagare.

Le rate non sono cumulabili e devono avere una periodicità identica a quella di fatturazione, e il più delle volte il fornitore del servizio propone al cliente diverse possibilità nell’ambito degli schemi di rientro, così che l’utente possa scegliere quello più adatto alle sue esigenze.

Da ricordare che la somma delle bollette da rateizzare deve includere anche gli interessi sulla somma ancora non saldata, utilizzando come riferimento il tasso fissato dalla BCE calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.

La rateizzazione, infine, può essere richiesta solo per somme superiori ai 50 euro. La richiesta di rateizzazione può essere fatta in modi diversi a seconda del fornitore, il più delle volte accedendo all’area online oppure chiamando un numero verde segnalato nella bolletta.